La sua forma tipica è il buyers’s credit (o crédit-acheteur o credito al compratore).

Non riguarda la compravendita di merci, ma la realizzazione di progetti industriali all’estero, in particolare l’installazione di intere fabbriche o di impianti completi.

E’ un intervento strutturato in modo da consentire al committente di pagare il fornitore per contanti. Il finanziamento ha tempi di erogazione che vanno da uno a due anni dalla stipulazione del contratto; il tasso, rivedibile semestralmente, è dato dall’ interbancario con una maggiorazione dall’1% al 3 % e la durata è di sei-sette anni.

Il finanziamento è soggetto ad una commissione d’impegno annuale sulla parte non erogata e da una commissione di gestione applicata una tantum sull’importo complessivo.

Con questo tipo di operazioni il fornitore può partecipare alla gara con una offerta competitiva e senza aggravi finanziari ed è pagato in contanti, mentre il committente può selezionare i fornitori basandosi sui vantaggi tecnici ed economici piuttosto che su lunghe dilazioni di pagamento.

Date le dimensioni dell’operazione finanziata, il buyer’s credit – di regola – è attuato non da un singolo istituto di credito ma da un consorzio di banche.

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In un finanziamento, tra le voci che concorrono alla quantificazione del TAEG, rientrano anche le spese di istruttoria pratica.
Queste rappresentano gli oneri richiesti dalle banche o dalle finanziarie per la gestione dell’operazione di finanziamento.

Spese peraltro, generalmente addebitate sull’operazione finanziaria all’atto dell’erogazione dell’importo, pertanto solo dopo che la pratica di

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